Il marchio comunitario
Il marchio comunitario ha carattere unitario: può essere registrato, trasferito, rinunciato, dichiarato nullo o decaduto e il suo può essere vietato solo per tutta l’Unione Europea. Nel complesso, la disciplina sostanziale del marchio comunitario è molto simile a quella in tema di marchio italiano, con particolare riferimento ai requisiti di validità del marchio (capacità distintiva, novità e liceità).
La registrazione del marchio comunitario è valida per dieci anni; la registrazione di tale marchio è rinnovabile di decennio in decennio, senza limite. Si decade, però, per il non uso del marchio registrato qualora si protragga per oltre cinque anni. L’utilizzo, chiaramente, può avvenire anche in un solo degli stati membri dell’Unione Europea.
Con la registrazione del marchio comunitario, il titolare acquisisce il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi – se non con il proprio consenso – l’utilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio per prodotti e/o servizi identici o simili a quelli per cui il marchio è stato registrato.
Il titolare di un marchio registrato, così, può vietare a terzi non autorizzati:
- l’apposizione del marchio comunitario registrato sui prodotti o sul loro confezionamento;
- l’offerta, l’immissione in commercio o l’immagazzinamento dei prodotti a scopi commerciali utilizzando il marchio comunitario registrato;
- l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del marchio comunitario registrato;
- l’importazione o l’esportazione di prodotti coperti dal marchio registrato;
- l’uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
Se queste attività vengono compiute, allora si verifica una violazione del diritto di esclusiva spettante al titolare di un marchio comunitario registrato, il quale potrà usufruire dei rimedi legali in tema di contraffazione e di validità dei marchi comunitari. In particolare:
- potrà avviare un procedimento dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari designato ai sensi della vigente normativa dell’Unione Europea;
- potrà presentare richieste di provvedimenti alle autorità doganali dell’Unione Europea. Le autorità doganali dell’Unione Europea, infatti, possono sequestrare prodotti che si sospetta siano stati contraffatti.
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che i suddetti segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
I seguenti segni possono essere registrati come marchi:
- marchi composti da parole, lettere, numeri o loro combinazioni;
- marchi figurativi, comprendenti o meno parole;
- marchi figurativi a colori;
- colori o combinazioni di colori;
- marchi tridimensionali;
- marchi sonori.